(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 21 del 7 aprile 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 1, dell'art. 5, della legge regionale 19 luglio 1988, n. 23, e' cosi' sostituito: "1. Sono ammesse alla navigazione sul lago Trasimeno soltanto le imbarcazioni aventi motore fisso o ausiliario della potenza massima fino a 1.000 cc. di cilindrata con carburazione a quattro tempi e comunque con potenza massima non superiore ai 50 CV e con profondita' di immersione della linea di galleggiamento non superiore a metri 1,80 e con profondita' ridotta a metri 0,80 sempre dalla linea di galleggiamento, per le pale dell'elica o altro sistema di propulsione. Il requisito massimo di immersione si applica anche alle imbarcazioni non a motore". 2. All'art. 5, della legge regionale 19 luglio 1988, n. 23, e' aggiunto il seguente comma: "1-bis. Non sono ammesse alla navigazione le imbarcazioni aventi motore fisso o ausiliario del tipo a 2 tempi: a) dal 1o gennaio 2002 quelle il cui certificato d'uso sia antecedente alla data del 31 dicembre 1979; b) dal 1o gennaio 2004 quelle il cui certificato d'uso sia antecedente alla data del 31 dicembre 1989; c) dal 1o gennaio 2006 quelle il cui certificato d'uso sia antecedente alla data di approvazione della presente legge. Le disposizioni di cui ai punti a), b) e c) del presente comma non si applicano alle motorizzazioni di proprieta' dei pescatori professionisti in possesso di regolare licenza di pesca tipo A, per i quali e' consentito l'uso di motori del tipo a due tempi fino a 18,4 KW.". 3. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 19 luglio 1988, n. 23, e' sostituito dal seguente: "2. E' consentito l'uso dei motori diesel, purche' la potenza effettiva massima, come indicato nel libretto d'uso del motore, non sia superiore a 40,8 CV.". 4. I commi 3 e 4, dell'art. 5, della legge regionale 19 luglio 1988, n. 23, sono soppressi.