(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
            della Regione Umbria n. 21 del 7 aprile 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1. Il comma 1, dell'art. 5, della legge regionale 19 luglio 1988,
n. 23, e' cosi' sostituito:
    "1.  Sono ammesse alla navigazione sul lago Trasimeno soltanto le
imbarcazioni  aventi  motore fisso o ausiliario della potenza massima
fino  a  1.000  cc.  di cilindrata con carburazione a quattro tempi e
comunque con potenza massima non superiore ai 50 CV e con profondita'
di  immersione  della  linea  di galleggiamento non superiore a metri
1,80  e  con  profondita'  ridotta a metri 0,80 sempre dalla linea di
galleggiamento,   per   le   pale   dell'elica  o  altro  sistema  di
propulsione. Il requisito massimo di immersione si applica anche alle
imbarcazioni non a motore".
    2.  All'art.  5,  della legge regionale 19 luglio 1988, n. 23, e'
aggiunto il seguente comma:
      "1-bis.  Non  sono  ammesse  alla  navigazione  le imbarcazioni
aventi motore fisso o ausiliario del tipo a 2 tempi:
        a) dal  1o  gennaio  2002 quelle il cui certificato d'uso sia
antecedente alla data del 31 dicembre 1979;
        b) dal  1o  gennaio  2004 quelle il cui certificato d'uso sia
antecedente alla data del 31 dicembre 1989;
        c) dal  1o  gennaio  2006 quelle il cui certificato d'uso sia
antecedente alla data di approvazione della presente legge.
    Le  disposizioni  di  cui ai punti a), b) e c) del presente comma
non  si  applicano  alle  motorizzazioni  di proprieta' dei pescatori
professionisti in possesso di regolare licenza di pesca tipo A, per i
quali  e' consentito l'uso di motori del tipo a due tempi fino a 18,4
KW.".
    3.  Il  comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 19 luglio 1988,
n. 23, e' sostituito dal seguente:
      "2.  E'  consentito l'uso dei motori diesel, purche' la potenza
effettiva  massima,  come indicato nel libretto d'uso del motore, non
sia superiore a 40,8 CV.".
    4.  I  commi  3 e 4, dell'art. 5, della legge regionale 19 luglio
1988, n. 23, sono soppressi.